METODOLOGIE

La didattica a distanza come ulteriore strumento per garantire il diritto allo studio

Il tema è più complesso di quello che sembra: “didattica a distanza” e “diritto allo studio” sono concetti semplici solo all’apparenza.

Cominciamo dal secondo.

Per quanto strano possa sembrare, nella Costituzione la frase “diritto allo studio” non esiste.

Il primo atto normativo di rango primario (cioè avente la natura di legge o di atto avente la medesima “forza”) in cui appare l’espressione “diritto allo studio” è del 1967 (l’articolo 103 dell’allegato 1 della legge 685/67), quasi venti anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione.

Non solo, esaminando la sequenza temporale degli atti normativi che si sono occupati del “diritto allo studio”, si vede come l’attenzione del legislatore si sia manifestata soprattutto a partire dagli anni ‘90.

Fonte: normattiva.it – rielaborazione dell’autore

Tale dato di fatto stride con l’idea comune che percepisce il diritto allo studio come un semplice diritto dove vi è una parte che pretende alcunché (che ha il diritto) e un’altra obbligata (che ha il corrispettivo dovere).

Ma i conti non tornano per almeno tre ordini di ragioni:

  • nella Costituzione (come detto) non si parla mai di “diritto allo studio”;
  • nell’Ordinamento si è cominciato a usare l’espressione “diritto allo studio” solo sul finire degli anni ’60 e in maniera consistente solo dagli anni novanta in poi;

e soprattutto,

  • l’articolo 34 della Costituzione impone che l’istruzione inferiore sia obbligatoria.

Ed ecco che, all’interno di un argomento dominato dall’idea del “diritto”, irrompe l’aspetto del dovere.

Com’è possibile che quello che si crede essere (solo) un diritto sia in realtà (anche) un dovere?

Esiste un vizio generalizzato, sviluppatosi soprattutto negli ultimi decenni, che pone attenzione solo al versante dei diritti e meno a quello dei doveri.

Si sente spesso parlare di diritti inviolabili dell’uomo previsti dall’articolo 2 della Costituzione; peccato che si senta parlare molto meno dei doveri inderogabili, che sono contenuti sempre nel medesimo articolo 2.

Ancora più frequentemente si sente parlare del diritto al lavoro che è contenuto nel primo comma dell’articolo 4 della Costituzione; il secondo comma del medesimo articolo, che parla del “dovere di svolgere … un’attività o una funzione”, è sconosciuto ai più.

L’elenco può continuare: il voto è un diritto, ma anche un dovere (art. 48 Cost.), difendere la Patria è un dovere (art. 52 Cost.) e tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica (art. 54 Cost. primo comma), se poi hanno anche funzioni pubbliche, è necessario che queste siano svolte con “disciplina e onore” (art. 54 Cost. secondo comma).

Dunque, il “diritto allo studio” non è solo un diritto, ma è un qualche cosa di più articolato e complesso.

Per venire a capo di questa fattispecie composita di diritti e doveri occorre partire dal secondo comma dell’articolo primo della Costituzione: “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Il Popolo quindi non è solo un Sovrano “statico”, ma è operativo in quanto è chiamato a esercitare la propria sovranità e, pertanto, deve essere in grado di farlo.

Se ci fermassimo qui, potremmo immaginare che gravi sul singolo l’obbligo di formarsi, almeno quel tanto che basta per essere in grado di esercitare la sua porzione di sovranità.

Ma non tutti siamo uguali, non tutti abbiamo le medesime possibilità, non tutti partiamo dal medesimo punto.

La Costituzione è consapevole di queste inevitabili differenze e pertanto impone di “rimuovere gli ostacoli” che limitano di fatto l’uguaglianza.

Così inquadrato il contesto, non stupisce più né l’obbligo scolastico per l’istruzione inferiore né la sua gratuità: dato che occorre rimuovere gli ostacoli l’Ordinamento impone una formazione minima a tutti e se ne accolla gli oneri.

Ma non basta.

Proseguendo con la lettura dell’articolo 34 si scopre, al terzo comma, che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.

Il generale atteggiamento mentale sopra ricordato, che vede solo la dimensione della “pretesa”, tende a leggere in quest’articolo una sorta di spinta ad assecondare qualsiasi desiderio formativo del singolo.

Non è così.

Per comprendere bene occorre mettere in relazione il primo comma dell’articolo 34 con il terzo:

  1. Il primo comma dice: la scuola è aperta a tutti;
  2. Il terzo comma dice “i capaci e meritevoli hanno il diritto di raggiungere…” ecc.

Insomma: il primo comma riguarda tutti, il secondo invece no.

Tutti possono entrare nella scuola, ma non tutti possono uscire con un titolo in mano: solo i capaci e meritevoli possono.

E, attenzione, non si accontenta di richiedere la capacità (cioè idoneità a raggiungere un risultato) ma anche la meritevolezza.

Ecco che torna, un’ennesima volta, quella dimensione di diritto/dovere: il capace che non sia anche meritevole e il meritevole che non sia capace non ha questo diritto.

Il passaggio merita di essere sottolineato: se la persona capace e meritevole è colei che ha diritto a raggiungere i più alti gradi dell’insegnamento (tanto è vero che “anche se privo di mezzi” deve poterlo fare), la persona non capace o non meritevole non ha questo diritto.

Girandola al contrario se ne ricava che la persona che non sia capace o la persona che non sia meritevole, pur in possesso di risorse economiche in quantità, non può raggiungere i più alti gradi dell’insegnamento.

I titoli non si comprano; si può investire su di essi ma si conseguono solo con capacità e impegno.

I tre commi dell’articolo 34, una volta descritti gli ambiti operativi, rivelano la loro straordinaria coerenza intrinseca:

  1. la scuola è aperta a tutti perché chiunque migliori il proprio livello delle conoscenze concorre più efficacemente al progresso della collettività;
  2. dato che un livello minimo di conoscenze è necessario per avere dei cittadini in grado di esercitare la loro sovranità (altrimenti sarebbero solo sudditi) una parte di questa formazione è obbligatoria e gratuita;
  3. dato che la persona formata può contribuire meglio al progresso della collettività, quest’ultima si fa carico di assicurare la formazione del capace e meritevole privo di mezzi che lo desideri.

Queste previsioni non sono quindi dettate dall’astratto perseguimento delle pulsioni e dei desideri di ciascun singolo che vuole autorealizzarsi conseguendo un titolo.

Non c’è nessuna tensione elargitoria ma una sorta di “egoismo illuminato”: se ci sono risorse intellettuali nella popolazione che rischiano di non svilupparsi solo perché non hanno i denari per farlo, lo Stato investe perché non può permettersi di disperdere il proprio “capitale intellettuale”.

L’ultimo comma dell’articolo 34 (il quarto) certifica tale lettura imponendo che l’effettività di questo diritto venga garantito attraverso borse di studio e assegni alle famiglie, non attraverso interventi “a pioggia”, ma su base concorsuale.

Esiste, infine, un altro dovere a carico della collettività che non è espresso in un testo, ma non per questo è meno esistente.

Se la scuola è aperta a tutti, tutti devono poter entrare e i capaci devono anche poter raggiungere i gradi più alti.

Il punto di attenzione diventa l’aggettivo “capaci” che certo non allude una capacità economica: chi ha una capacità coerente con la formazione da acquisire deve essere messo in grado di accedervi.

Ecco l’ultimo tassello che porta a passare al secondo profilo delle presenti riflessioni: la didattica a distanza.

Come detto, la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale (art. 3 Cost.), e in quest’attività deve utilizzare tutti gli strumenti che le risorse e la tecnologia disponibile consentono.

Alcune barriere architettoniche possono essere abbattute, altre no, ma possono essere superate con altri strumenti.

Una volta accertato che il “diritto allo studio” (ora sappiamo che si tratta di un fenomeno più complesso, ma continuiamo a chiamarlo così) non è solo un modo per assecondare le aspirazioni del singolo, ma è soprattutto un interesse della collettività (il Consiglio Europeo a volte utilizza l’espressione “economia delle conoscenze”), è evidente che la didattica a distanza diventa uno dei possibili strumenti per realizzarlo.

E, in molti casi, è l’unico strumento utilizzabile.

Il “diritto allo studio” rientra, infatti, tra di c.d. diritti sociali di prestazione.

Si pensi al diritto di comunicazione (che non è un diritto sociale di prestazione): basta non impedire le comunicazioni e il contenuto del diritto è soddisfatto.

Il diritto allo studio (ma anche il diritto al lavoro, alla salute, ecc.) è diverso: non basta “non fare” per soddisfare il diritto; al contrario lo Stato “deve fare” (deve provvedere all’edilizia scolastica, deve assumere docenti, ecc.).

I diritti sociali sono quindi inevitabilmente soggetti ai limiti derivanti dalle risorse (che non sono infinite e devono essere allocate) e dalla concreta realizzabilità.

La formazione tradizionale (quella frontale e sincrona) ha dei vincoli (luogo, spazio e tempo) che non siamo abituati a percepire come limiti, stante il fatto è così da sempre: le aule di oggi non sono molto diverse da quelle di centinaia di anni fa.

Un magister romano con tre allievi.

Ma lo studente lavoratore, lo studente con forti inabilità, lo studente che è costretto a trasferirsi, lo studente che, per le proprie condizioni di salute non può stare in contatto agli altri viene tagliato fuori: pur se capace e meritevole non può raggiungere i gradi più alti degli studi.

Per usare le parole del Parlamento Europeo “L’elearning può aiutare l’Unione a rispondere alle sfide della società della conoscenza, a migliorare la qualità dell’apprendimento, a facilitare l’accesso alle risorse di apprendimento, a soddisfare esigenze specifiche e a rendere più efficace ed efficiente l’apprendimento e la formazione nel luogo di lavoro” (Decisione 2318/22003/CE).

Tutte quelle istanze sopra esaminate volte promuovere le aspirazioni del singolo in un’ottica di “egoismo illuminato” della collettività, pretendono che, in presenza di strumenti tecnologici adatti, non si rinunci a quest’opportunità.

Come visto, il senso profondo della tutela costituzionale della formazione è quello consentire a tutti l’accesso alla formazione e ai capaci e meritevoli il conseguimento del titolo; quest’opportunità può essere impedita da circostanze che rendono impossibile l’accesso per vincoli di luogo, spazio e tempo.

La didattica a distanza può essere la risposta a quella domanda legittima di formazione che non può essere soddisfatta dalla didattica presenziale.

Al termine di queste riflessioni si giunge inevitabilmente alla conclusione che se vi sono degli “ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono alla persona capace e meritevole di formarsi, e se questi ostacoli sono superabili attraverso la didattica a distanza, quest’ultima non può essere un mero vezzo o una possibilità marginale da guardare con sospetto, ma un preciso dovere in capo allo Stato

Insomma

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost.).

La didattica a distanza è un modo di svolgere questo compito.

Prof. Roberto Russo
Docente di Diritto Costituzionale

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